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Statuto dell'Associazione
Allegato 1° all'atto costitutivo,
registrato in Messina il 06-APRILE-2005 nr. 1936
e modificato (ultima modifica) nella seduta
del 26 Febbraio 2007.
Art.
1 - Costituzione, Sede, finalità.
E' costituita a
norma dell'art. 36 del Codice Civile,
l'Associazione denominata "Amici di Onofrio
Zappalà - Per non dimenticare", con sede in
Via delle Colline n. 1 - Palazzina La Zagara
- Santa Teresa di Riva - ME, la quale, senza
fini di lucro, si propone di fare memoria della
figura di Onofrio Zappalà, sensibilizzare
l'opinione pubblica a ricordare tutte le forme
di violenza che vengono consumate a danno del
cittadino e del lavoratore e prendere coscienza
dell'esigenza che tutti debbono saper essere
cittadini responsabili.
Art.
2 - Diffusione.
L'Associazione
agirà sia autorganizzandosi, sia sfruttando le
possibilità offerte dalla legislazione.
Si potrà
dotare di commissioni e comitati.
Diffonderà il
proprio pensiero con ogni forma e mezzo.
Instaurerà
rapporti di collaborazione con Istituzioni,
scuole ed associazioni.
Art.
3 - Soci.
Possono far
parte dell'Associazione le persone fisiche e
giuridiche che a seguito di domanda siano
accettate come soci dal Consiglio Direttivo e
versino la quota di iscrizione annua stabilita
dall'Assemblea entro quindici giorni dalla
comunicazioni di ammissione.
Per quanto
riguarda i soci fondatori, che sono tutti i
componenti della classe III/B del Liceo Ginnasio
Statale di S. Teresa di Riva, anno scolastico
1971/72, gli stessi per poter essere considerati
soci con diritto di voto, al pari degli
ordinari, sono esonerati dal dover produrre
domanda di accettazione ma dovranno
assolutamente essere in regola con il versamento
della quota associativa annua stabilita.
La domanda di
adesione comporta, di per sé, accettazione dello
statuto e del regolamento vigenti.
Saranno esclusi
dall'Associazione quei soci che violeranno
statuto e/o regolamento, su
deliberazione del
Consiglio Direttivo, anche su proposta di un
solo componente.
Oltre ai soci
ordinari, che sono i soli ad avere diritto di
voto, e che versano ciascuno, annualmente, la
quota associativa di euro 100,00 (cento/00),
sono contemplati nell’Associazione anche soci
onorari e soci simpatizzanti.
Per onorari
sono da intendersi quei soci che il Consiglio
Direttivo ammetterà a far parte
dell’Associazione per meriti o requisiti
particolari, di volta in volta con apposita
deliberazione.
Detti soci
non hanno obbligo di versamento della quota; ma
ciò non toglie che essi possono offrirsi di
versare un contributo all’Associazione, allo
stesso modo di altri soggetti simpatizzanti,
senza, però, che né gli uni né gli altri abbiano
diritto, per il versamento delle spontanee
contribuzioni, ad essere ricompresi tra i soci
ordinari.
I soci dovranno
essere sempre in regola con il versamento della
quota di adesione annuale, pena esclusione dalle
cariche sociali e dal voto assembleare.
A tal proposito
si chiarisce che il numero dei soci ordinari, da
convocare per le Assemblee, è rappresentato da
tutti coloro che, alla data di inoltro degli
avvisi di convocazione, risultano in regola con
il versamento della quota associativa riferita
all’anno in corso, e la loro posizione in
sintonia con i dettami statutari.
Art.
4 - Organi Sociali.
Sono Organi
Sociali: l'Assemblea che ha il compito di
discutere e deliberare sulle scelte statutarie e
sui rendiconti annuali; il Consiglio
Direttivo (eletto dall’Assemblea), composto
da
cinque
soci, che ha il compito di eseguire le delibere
assembleari e di dare impulso alle iniziative da
adottare per il conseguimento dello scopo
sociale; il Coordinatore (eletto dal
Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti), che
è il legale rappresentante dell’Associazione,
con facoltà di delegare temporaneamente le
proprie funzioni ad altro componente del
Direttivo e di assegnare precisi compiti
organizzativi nell'ambito della stessa dirigenza
ed un Segretario amministrativo ed
organizzativo (eletto dal Consiglio Direttivo,
tra i suoi componenti).
Gli organi
elettivi (Consiglio Direttivo, Coordinatore e
Segretario) sono eletti a maggioranza assoluta
dei componenti, dei rispettivi organi elettori.
Ogni iniziativa
di programma e/o straordinaria deve, prima di
trovare attuazione, essere esposta in una
relazione progettuale da approvarsi da parte
dello stesso Consiglio Direttivo con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art.
5 - Funzionamento Organi Sociali.
L'Assemblea
dei soci si dovrà riunire almeno una volta
l’anno, per l’approvazione dei bilanci – entro
il 31 Marzo – e per deliberare sulle linee guida
e sulle iniziative proposte dal Consiglio
Direttivo.
Bilancio, linee
guida e proposte, si intenderanno approvati
concorrendo i voti della maggioranza assoluta
dei soci, in prima convocazione, oppure della
maggioranza assoluta dei presenti – che non
potranno essere inferiori a cinque soci – in
seconda convocazione, nelle 24 (ventiquattro)
ore successive.
La stessa
elegge il Consiglio Direttivo nell'ambito dei
soci.
Viene convocata
dal Coordinatore, con avviso da recapitarsi
almeno dieci giorni prima della data fissata per
la riunione, su ordine del giorno stabilito dal
convocante.
Gli avvisi di
convocazione, al fine di eliminare ogni aggravio
di spesa, verranno recapitati agli aventi
diritto via e-mail o via Fax, con l’intero
ordine del giorno e/o partecipati
telefonicamente; non saranno più, pertanto,
inviati a mezzo Raccomandata A/R. Gli stessi
avvisi di convocazione, inoltre, verranno
tempestivamente pubblicati sul sito
dell’Associazione (www.onofriozappala.it)
al fine di dare ampia possibilità di presa
visione a tutti i Soci interessati.
Può essere
convocata per un massimo di due volte l'anno,
anche da un quinto dei soci, con ordine del
giorno stabilito dagli stessi, nel termine
succitato.
L'Assemblea
stessa emana il regolamento interno, lo aggiorna
e lo integra. Stabilisce altresì la quota
sociale annua, che non verrà restituita ai soci
in caso di loro espulsione o dimissione.
Il
Consiglio Direttivo, si riunisce ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Coordinatore
o la maggioranza assoluta dei suoi componenti e
decide a maggioranza assoluta degli stessi.
Art.
6 - Risorse.
Il patrimonio è
costituito dalle quote di adesione dei soci, da
contributi, da elargizioni, donazioni e lasciti.
Art.
7 - Esercizi sociali.
Gli esercizi
sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
La durata
dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050,
e potrà essere prorogata con delibera
assembleare.
Solo il
settanta per cento dei soci può deliberare o
richiedere lo scioglimento dell'Associazione,
prima della scadenza prevista.
Art.
8 - Sede.
La sede
sociale può essere modificata su delibera del
Consiglio Direttivo.
Art.
9 - Finale.
Per quanto non
previsto nel presente statuto, valgono le norme
del Codice Civile in quanto applicabili.
La delibera del
16 Aprile 2005, rimane efficace e valida nelle
parti che non appaiono incompatibili con
l’ultima deliberazione assembleare del 26
Febbraio 2007 e quindi nei suoi punti 1 (uno) e
4 (quattro).
Dalla data di
approvazione del presente statuto sono, infine,
da ritenere abrogate tutte le norme e
regolamentazioni con esso non compatibili
Letto,
confermato, approvato e sottoscritto
(firmato in originale)
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