Statuto

Allegato all’atto costitutivo redatto il 06 febbraio 2005,
registrato in Messina il 06 APRILE 2005 nr. 1936 e già modificato:

  • nella prima assemblea dei Soci Fondatori del 16 aprile 2005, su proposta di delibera sociale avanzata dal Coordinatore;
  • nella seduta assembleare del 26 febbraio 2007;
  • nella seduta assembleare del 30 novembre 2016 (ultima modifica), anch’esso registrato a Messina il 07 DICEMBRE 2016 nr. 2353, di cui a seguire, il testo integrale a tutt’oggi in vigore.

Statuto dell’Associazione

ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:
<< ASSOCIAZIONE AMICI DI ONOFRIO ZAPPALA’ – PER NON DIMENTICARE >>
con sede in via delle Mimose, 1,  nel Comune di FURCI SICULO (ME)
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’associazione con il riconoscimento di ONLUS utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” – “ONLUS”.

ART. 2 – (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) di fare memoria della figura di Onofrio Zappalà, una delle 85 vittime innocenti della strage di Bologna del 2 agosto 1980;
b) di sensibilizzare l’opinione pubblica a ricordare tutte le forme di violenza che vengono consumate a danno del cittadino e del lavoratore;
c) di far prendere coscienza dell’esigenza che tutti debbono saper essere cittadini responsabili nel pieno rispetto delle regole.

ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
fondatori (sono coloro che hanno costituito la presente Associazione con atto datato 6 febbraio 2005 e registrato a Messina il 6 aprile 2005 avente come allegato, quale parte integrante, il testo del primo statuto associativo.
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
sostenitori o occasionali (versano una quota occasionalmente a sostegno delle attività sociali o in particolare per alcune di esse)
onorari (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
4. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e sono gli unici ad avere diritto di voto.
2. I soci ordinari hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. Gli stessi soci ordinari devono versare nei termini la quota sociale, attualmente fissata in Euro 100,00 (cento/00) annuali e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. I soci sostenitori o occasionali e i soci onorari, possono essere convocati in seno all’Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto. Gli stessi, per propria volontà potranno svolgere la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Per quanto riguarda i soci fondatori, che sono tutti i componenti della classe III/B del Liceo Ginnasio Statale di S. Teresa di Riva, anno scolastico 1971/72, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, gli stessi per poter essere considerati soci con diritto di voto, al pari degli ordinari, sono esonerati dal dover produrre domanda di accettazione ma dovranno assolutamente essere in regola con il versamento della quota associativa annua stabilita per i soci ordinari.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
4. Anche solo il mancato pagamento della quota sociale ne determina “ispo facto” la decadenza.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)
1) Sono Organi Sociali:
Assemblea dei Soci che ha il compito di discutere e deliberare sulle scelte statutarie e sui rendiconti annuali;
Consiglio Direttivo (eletto dall’Assemblea dei Soci), composto da cinque soci, che ha il compito di eseguire le delibere assembleari e di dare impulso alle iniziative da adottare per il conseguimento dello scopo sociale;
Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti), con facoltà di delegare temporaneamente le proprie funzioni ad altro componente del Direttivo e di assegnare precisi compiti organizzativi nell’ambito della stessa dirigenza;
Vice Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti) collabora col Presidente ed ha compiti amministrativi ed organizzativi.
Gli organi elettivi (Consiglio Direttivo, Presidente e Vice Presidente) sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti, dei rispettivi organi elettori.
2) Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto (ordinari).
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o per email o fax da inviare ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Gli avvisi di convocazione, al fine di eliminare ogni aggravio di spesa, verranno recapitati agli aventi diritto via e-mail o via Fax, con l’intero ordine del giorno e/o partecipati telefonicamente; non saranno più, pertanto, inviati a mezzo Raccomandata A/R. Gli stessi avvisi di convocazione, inoltre, verranno tempestivamente pubblicati sul sito dell’Associazione (www.onofriozappala.it) al fine di dare ampia possibilità di presa visione a tutti i Soci interessati.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve: approvare il conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci; eleggere il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
5. Anche per l’assemblea straordinaria è prevista la seconda convocazione come per quella ordinaria ma non può derogare le maggioranze previste per la sua prima convocazione

ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Sia il Presidente che il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo, al suo interno, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.
 
ART. 13 – (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati;  eredità, donazioni e lasciti;  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione “a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura”.
4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per concludersi il 31 dicembre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Le delibere del 06 febbraio 2005, del 16 aprile 2005, e del 26 febbraio 2007 vengono naturalmente abrogate nelle parti che risultano incompatibili con quanto contenuto nella presente stesura del 30/11/2016 e/o dalla stessa sostituite.
Letto, confermato, approvato e sottoscritto.
Furci Siculo, 30/11/2016

Firmato in originale